Statuto

Associazione di Promozione Sociale
L’Arbre à Palabres – APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e
modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente
denominazione: “L’Arbre à Palabres- APS”, con sede legale nel Comune di Rimini in provincia di Rimini
operante senza fini di lucro.
L’espressione in lingua francese “Arbre à Palabres” (in italiano Albero delle Parole, in inglese Palaver
Tree, Garab Penc in lingua wolof) denota una iconica istituzione comunità nata nel contesto dell’Africa
subsahariana occidentale e riconosciuta in ambito antropologico. L’arbre à palabres indica un maestoso
albero posto al centro del villaggio, all’ombra del quale la comunità si raccoglie. E’ il luogo fisico e
simbolico in cui ci si incontra per discutere, legiferare, dirimere controversie, condividere racconti,
celebrare riti. È anche un luogo in cui i giovani si radunano per ascoltare i racconti tramandati di
generazione in generazione dagli anziani, costituisce quindi il luogo della condivisione della memoria
collettiva delle società.
Questi alberi sono considerati sacri poiché si crede rappresentino un ponte tra il mondo tangibile e quello
intangibile, dove gli spiriti e le entità invisibili si incontrano con gli esseri umani.
Ciascun “arbre à palabres” è unico, gestito da diversi attori sociali con differenti status e ruoli.
L’utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione sociale è subordinato all’iscrizione del sodalizio
nel relativo Registro: l’eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell’Associazione,
determinerà l’onere di modificare la denominazione sociale.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica
statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5
del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la
collettività, l’Associazione si propone di:
diventare un luogo di incontro e condivisione tra persone, dove la diversità (di età, abilità, cultura, status,
genere…) è considerata unicità e costituisce una ricchezza.
Il progetto è artistico, formativo, arti-terapico: le Arti rappresentano il nostro strumento e canale
preferenziale di conoscenza ed espressione di Sé e quindi di dialogo con gli altri e l’ambiente.

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ARTI VISIVE
● Arteterapia: sviluppo del processo creativo per migliorare e risollevare il benessere fisico, mentale e
emotivo.
● Laboratori di arti plastico-pittoriche: esplorazione della propria creatività e del proprio potenziale
espressivo.
● Laboratori di fotografia e videomaking: espressione di sé attraverso il linguaggio fotografico e
cinematografico (visual storytelling).
● Laboratori di calligrafia e segno grafico: percorsi di ricerca artistica basati sul segno come
espressione di sé.
DANZA
● Laboratori di danza: esplorazione del movimento corporeo come medium per connettersi con la parte
più profonda di sé e portarla alla luce in un dialogo sensibile con l’ambiente che ci circonda in una forma
di espressione artistica e personale.
● Danzaterapia: utilizzo del movimento per favorire salute e benessere integrando gli aspetti emotivi,
sociali, cognitivi e fisici della persona.
● Laboratori di danza, pittura e segno: percorsi di ricerca per esplorare la relazione con il corpo, con lo
spazio intorno a sé, con le altre persone e sviluppare le proprie capacità espressive attraverso due
potentissimi linguaggi artistici, pittura e danza.
MUSICA
● Musicoterapia: utilizzo della musica e del suono come linguaggio per favorire il benessere emotivo e
psicofisico fisico.
● Laboratori di voce, corpo e musica: pratiche vocali integrate con il movimento corporeo, in relazione
alla musica.
● Circular Music (Drum Circle, Circle Singing, Body percussion): esperienze musicali collettive che
coinvolgono il ritmo e il movimento corporeo.
SCRITTURA
● Comunicazione Facilitata Alfabetica: tecnica di comunicazione attraverso la scrittura per persone con
disturbi del linguaggio e della comunicazione, in cui esistono anche difficoltà a produrre gesti finalizzati.
● Laboratori di scrittura creativa: spazi per esplorare e sviluppare le proprie capacità comunicative
utilizzando la scrittura in diversi generi: narrativa, poesia, teatrale, giornalistica.
● Laboratori di lettura: attività di ascolto di testi letti per creare condivisione, confronto, dialogo e
sviluppare comprensione e apprezzamento della lettura.
● Educazione e rieducazione del gesto grafico: attività di grafo-motricità per l’apprendimento e la
rieducazione del gesto grafico e disgrafico.
TEATRO
● Laboratori di teatro: strumento per favorire la consapevolezza di sé e del personale modo di essere
nelle relazioni con gli altri e l’ambiente circostante.

● Teatroterapia: percorsi di crescita e consapevolezza di sé e del proprio modo di essere nelle relazioni
con gli altri attraverso il teatro.

COLLABORAZIONI
● Con le scuole di ogni ordine e grado per attività scolastiche ed extrascolastiche volte portare le arti nelle
scuole.
● Con altre associazioni, enti e cooperative in rete per ampliare le opportunità e le risorse.
● Con gli enti pubblici per partecipare alla progettualità a favore della cittadinanza e del territorio.
FORMAZIONE
● Corsi per la formazione di insegnanti di Danza Evolutiva – poetica del corpo: corso per coloro che
desiderano insegnare la danza come forma di consapevolezza ed espressione.
● Corsi per operatori shiatsu: corsi per coloro che desiderano praticare e insegnare l’arte dello shiatsu.
● Corsi di formazione nelle discipline artistiche per coloro che desiderano fare dell’arte una professione a
sostegno della comunità.
● Corsi di formazione e aggiornamenti per insegnanti, atelieristi, educatori per la programmazione e lo
svolgimento di attività creative ed espressive grafico-pittorico-plastiche.
● Corsi di formazione sulla Comunicazione Facilitata Alfabetica.
USCITE
● Uscite in natura con possibilità di partecipare a laboratori: esperienze all’aperto che integrano l’arte e la
vitalità della natura.
● Uscite culturali: esperienze culturali che arricchiscano di stimoli i partecipanti ai laboratori.
● Residenze per partecipare a laboratori: opportunità di partecipare a esperienze immersive prolungate.
EVENTI
● Costituzione di una Compagnia per la creazione di spettacoli di teatro-danza: creazione di performance
che integrino l’attività dei vari laboratori per condividere le esperienze vissute.
● Organizzazione di eventi pubblici aperti alla cittadinanza.
● Organizzazione di convegni divulgativi pubblici riguardanti le attività promosse dall’Associazione.
● Open day e incontri aperti alla comunità: eventi per coinvolgere la comunità locale e far conoscere le
attività dell’associazione.
Le attività dell’associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte principalmente a favore
dei propri associati, dei loro familiari o di terzi tramite l’apporto prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse
generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell’Associazione
Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge,
all’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone.

Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli aderenti è illimitato.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di
esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente
statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
L’Organo di Amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.
L’Organo di Amministrazione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri
all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo
pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel
caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere
valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30
(trenta) giorni.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma
scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà
convocata.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La ● qualità per decesso; di socio si perde:
● per recesso;
● per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure
trascorsi due mesi dal sollecito;
● per esclusione:

  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e
    deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il
provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento
dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul
libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione
adottato dall’Organo di Amministrazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di
Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro
degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
● partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e frequentare le sue strutture;
● godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
● esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni
dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo
e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un
preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede
dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio
indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in
tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita
rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso,
l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le
informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
I soci sono obbligati a:
● osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
● svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto;
● astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
dell’Associazione
● versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
● contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli
indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

● l’Assemblea dei soci;
● l’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
● il Presidente;
● l’Organo di Revisione legale dei conti;
● l’Organo di Controllo.

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto
della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle
decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola
con il versamento delle quote associative.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di
età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una
responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore
all’elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a
essere candidati a una carica elettiva dell’Associazione.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni
associato non può ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno
per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne
facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai
presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da
inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

− nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
− nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
− approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
− delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di
responsabilità nei loro confronti;
− delibera sull’esclusione degli associati;
− delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
− approva eventuali regolamenti;
− stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
− si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
− delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto
dall’Organo di Amministrazione;
− fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
− destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione
e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli
associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo
di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L’Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a
nove, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per
tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli
associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il
primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva,

che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di Amministrazione.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Organo.
L’Organo di Amministrazione:
● nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
● cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
● cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
● predispone il bilancio;
● delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
● predispone l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
● provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci;
● individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.
L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed
in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima
della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo è comunque validamente costituito se risultano
presenti tutti i membri.
Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo
ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
La riunione dell’Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l’ausilio di strumenti
informatici. L’intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione,
così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l’identità
del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha
svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato

dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al
Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo
Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali
di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di
Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – L’Organo di Revisione legale dei conti
L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha
funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata
dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di Revisione legale dei conti controlla
l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul
rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione, senza diritto di voto,
e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
● Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
● Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento;
● Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale
iscritto nell’apposito registro;
● Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale;
● Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
    finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
    attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
    finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste,
    sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
    riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati
    durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in
    materia di terzo settore.
    È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
    durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
    legge.
    Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
    ad esse direttamente connesse.
    L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
    dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o
    rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
    Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione
    dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
    I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti
del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.

Rimini 04/05/2024